Cass. civile, sez. III del 2009 numero 24530 (20/11/2009)


Può essere qualificato custode della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. La responsabilità postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l’onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. È da considerarsi, perciò, custode, ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato, ma non il loro dipendente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2009 numero 24530 (20/11/2009)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti