Cass. civile, sez. III del 2009 numero 20825 (29/09/2009)




Il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico. In caso di ritardi della pratiche presentate da un collega o da un sostituto, dunque, il notaio deve risarcire direttamente il cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico.

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