Cass. civile, sez. III del 2008 numero 7274 (18/03/2008)


In materia di illeciti disciplinari, in difetto di una norma analoga a quella dettata dall'art.2, III comma, c. p., va applicata la legge vigente al tempo in cui l'infrazione è stata commessa e non la disciplina posteriore più favorevole. Conseguentemente, il comportamento disciplinarmente rilevante del notaio in materia di illecita concorrenza (nella specie mediante riduzione di onorari), commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, I comma, del d.l.n. 223/2006, convertito dalla l.n. 248/2006 - che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari prevedenti la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività libero professionali e intellettuali - deve essere valutato in base al disposto dell'art. 147, seconda ipotesi, della l. notarile n. 89/1913 , nel testo anteriore alla nuova formulazione di cui all'art.30 del d.lgs n. 49/2006, e del paragrafo a.3.1 della deliberazione del Consiglio nazionale del notariato 24 febbraio 1994 n. 1188. Pertanto, in riferimento all'attività esercitata anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 223/2006, la riduzione sistematica e persistente degli onorari chiesti alla clientela può costituire presupposto per l'accaparramento di clientela tale da rappresentare una violazione della deontologia professionale ed un contegno disdicevole per la professione notarile

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