Cass. civile, sez. III del 2007 numero 9486 (20/04/2007)


In caso di locazione di immobile commerciale e di successive cessioni plurime del contratto di locazione, l'ultimo cessionario è obbligato in via principale mentre gli altri cedenti-per il principio del beneficium ordinis- in mancanza di liberazione da parte del locatore, in via sussidiaria ; tuttavia, una volta accertato l'inadempimento dell'ultimo cessionario conduttore, i vari cedenti intermedi rimangono tutti coobbligati in solido fra loro per il canone di locazione.

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