Cass. civile, sez. III del 2007 numero 25475 (06/12/2007)


La fattispecie giuridica della cofideiussione, di cui all'art.1946 c.c., ricorre quando più soggetti, anche se non contestualmente, prestano una fideiussione, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione cofideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art.1954 c.c. Tale articolo invece non si applica nella differente figura della c.d.fideiussione plurima, che si realizza nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato a un interesse comune dei cogaranti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2007 numero 25475 (06/12/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti