Cass. civile, sez. III del 2006 numero 264 (11/01/2006)


Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. Il notaio richiesto della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare con accollo, da parte dell’acquirente, di quota di un mutuo non frazionato in precedenza ottenuto dall'impresa alienante, è tenuto ad informare l'acquirente dei rischi connessi al mancato frazionamento del mutuo pro quota in accollo e connessi alla facoltà dell'istituto erogante di non consentire lo svincolo dalla ipoteca fino alla estinzione dell'intero mutuo, rientrando ciò nell'oggetto della prestazione professionale che, ove per tal profilo non adempiuta, può dar luogo a responsabilità contrattuale del notaio.

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