Cass. civile, sez. III del 2005 numero 9757 (10/05/2005)


L'art. 49 della l. n. 89/1913 stabilisce che il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, che possano valere come testimoni. Tale disposizione va interpretata nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria, pregressa, conoscenza personale delle parti stesse, attraverso regole di diligenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2005 numero 9757 (10/05/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti