Cass. civile, sez. III del 2005 numero 6728 (30/03/2005)


L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all'utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti.

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