Cass. civile, sez. III del 2005 numero 574 (13/01/2005)


Ai contratti non espressamente disciplinati dal cod. civ. sono applicabili - oltre alle norme generali in materia di contratti - quelle regolatrici dei singoli contratti nominati tutte le volte in cui il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi delle parti, evidenzi l'esistenza di situazioni analoghe a quelle disciplinate da queste ultime, con la conseguenza che, in tema di locazione finanziaria cd. "traslativa", qualora tale tipo contrattuale si risolva per inadempimento dell'utilizzatore, la disciplina applicabile in via analogica è quella dettata dall'art.1526 cod.civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, di talchè il venditore, da un canto, deve restituire i canoni riscossi, dall'altro, ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, l'equo compenso ricomprendendo la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso (escluso, pertanto, il mancato guadagno), il risarcimento del danno derivando, a sua volta, da un (eventuale) deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore. In particolare, quanto al risarcimento del danno, se il contratto ne preveda la liquidazione attraverso una clausola penale, questa può essere ridotta dal giudice (art.1384 cod.civ.) se eccessiva, tenendo conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni, senza che, in contrario, possano ritenersi funzionali ad altra, diversa interpretazione le disposizioni di cui agli artt.13 ss. della Convenzione di Ottawa dettate in tema di leasing internazionale (e recepite dall'ordinamento italiano con legge 14 luglio 1993, n.259), le quali, per converso, se rettamente interpretate, conducono a soluzione ermeneutica affatto analoga a quella sopra indicata.In tema di leasing cd. traslativo, l'inadempimento dell'utilizzatore obbliga quest'ultimo al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo compenso alla controparte, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto. L'ammontare di tale, equo compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento del bene predetto, mentre, recuperato, da parte del concedente, il capitale monetario impegnato nell'operazione in vista del corrispondente guadagno mediante il detto compenso e il residuo valore del bene, il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all'intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poichè, con l'anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l'utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito (e, del danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini dell'esercizio del potere di riduzione dell'eventuale clausola penale che comporti un risarcimento eccessivo).

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