Cass. civile, sez. III del 2005 numero 22898 (11/11/2005)


In tema di fissazione degli interessi in misura ultralegale l'obbligo della forma scritta ad substantiam a norma dell'articolo 1284, comma 3, del Cc, non richiede che il documento negoziale contenga l'indicazione specifica del tasso pattuito. Detto obbligo, pertanto, può essere assolto anche mediante il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione. La stessa, infatti, ha solo effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'articolo 1988 del Cc, un'astrazione meramente processuale della causa, con inversione dell'onere della prova o con l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale. Resta, invece, a carico del promettente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito.

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