Cass. civile, sez. III del 2004 numero 9091 (13/05/2004)


La parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in contro prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di un'obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto alla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria, perché solo in tal modo quest'ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del contratto. La promessa di vendita di un bene in comunione è di solito considerata dalle parti come attinente al bene medesimo inteso come unicum inscindibile, e non come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari. Da ciò consegue che questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale; quando una di tali dichiarazioni manchi, non si forma, pertanto, la volontà di una delle parti del contratto preliminare, il che rende inutilizzabile, da parte del promissario acquirente, il ricorso allo strumento della sentenza costitutiva ex articolo 2932 del Cc nei confronti dei soli singoli comproprietari promettenti.

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