Cass. civile, sez. III del 2004 numero 11014 (10/06/2004)


A norma dell'articolo 1705, comma 2, del Cc, in caso di mandato senza rappresentanza, il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. La disposizione integra una eccezione al principio fondamentale di cui al comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale il mandatario senza rappresentanza acquisita i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Per effetto della eccezione il mandante, per ragioni di tutela del interesse, può sempre agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza.

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