Cass. civile, sez. III del 2003 numero 8828 (31/05/2003)


Ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.La liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico; e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti; pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita definitiva del rapporto parentale.Nel caso in cui da un medesimo fatto illecito derivino più pregiudizi di natura non patrimoniale, il giudice di merito può anche tenerne conto separatamente, ma nella liquidazione di ciascuno di essi deve tenere conto anche degli altri, al fine di evitare ingiuste duplicazioni.Il fatto illecito del terzo può causare nella vittima, oltre ad una sofferenza morale in senso stretto (danno morale), anche altri pregiudizi non patrimoniali, diversi dalla mera sofferenza, e consistenti nella modificazione "in peius" delle proprie abitudini di vita, come nel caso in cui dall'illecito derivi la morte di un prossimo congiunto. Tali pregiudizi rientrano nell'ampio "genus" del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., ma sono comunque risarcibili se incidono su diritti della persona costituzionalmente protetti.Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sè, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c. - senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso - vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

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