Cass. civile, sez. III del 2003 numero 6984 (08/05/2003)


La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.

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