Cass. civile, sez. III del 2003 numero 2593 (20/02/2003)


Nel contrato di mutuo la previsione di un piano di restituzioni differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, configura violazione del divieto di anatocismo di cui l'art. 1283 Cc, non rivenendosi l'esistenza di usi contrari risalenti a data anteriore al codice civile, che soli avrebbero potuto legittimare la deroga al suddetto divieto. Ne consegue che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto una piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sul'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 del codice civile.

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