Cass. civile, sez. III del 2003 numero 1952 (10/02/2003)


Il principio secondo il quale il recesso non può operare se viene esercitato quando il contratto non esista più, per essersi risolto di diritto, va coordinato con quello secondo il quale la rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto che si sia già verificata per una delle cause previste dalla legge, o anche per effetto di una pronuncia giudiziale costituisce tipica espressione dell' autonomia privata che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto così non gli nega quello di non avvalersi della risoluzione già verificatasi o dichiarata. Deriva, da quanto precede, pertanto che il giudice, prima di ritenere che il recesso è privo di efficacia per il fatto di incidere su contratto ormai risolto deve accertare se la parte non inadempiente abbia rinunciato agli effetti risolutivi,in forma espresso o tacita.

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