Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18321 (01/12/2003)


E'ammissibile il contratto di opzione a favore di un terzo, nel caso i cui il soggetto promettente, piuttosto che obbligarsi (nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale) con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario - libero o no di accettarla - basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata.Il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile e che di detto autonomo diritto non può realizzare l'attuazione con la doverosa collaborazione del promettente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti dello stesso promettente la pretesa della stipulazione del contratto di vendita per il quale l'opzione è stata concessa. Ciò in applicazione della regola generale secondo cui in caso di contratto a favore del terzo lo stesso acquista verso il promettente un personale diritto, dotato di autonomia e direttamente da lui azionabile, con la conseguenza che in caso di inadempimento della controparte, egli è protetto da analoga, autonoma azione, lsenza la necessità di chiedere l'ausilio dello stipulante, controparte del promettente.

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