Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18299 (01/12/2003)


Ai sensi dell'articolo 1712, commi 1 e 2 del Cc, per presunzione di legge, per effetto del solo silenzio del mandante si ha una approvazione (o ratifica tacita) dell'operato dei mandatario, anche se questi si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. Perché, peraltro, si verifichi tale effetto è pur sempre necessario che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, includendovi l'indicazione delle attività divergenti o esorbitanti, da lui eventualmente compiute. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha ritenuto non verificatasi detta approvazione tacita, tenuto presente che era rimasto accertato che il mandatario aveva tenuto un comportamento non semplicemente difforme, rispetto alle istruzioni ricevute, ma non essendosi in alcun modo attenuto a queste, in pratica non aveva dato esecuzione all'incarico, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 2712 del codice civile).

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