Cass. civile, sez. III del 2002 numero 13909 (24/09/2002)


L'articolo 27 della legge 392/1978, in tema di durata della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, legittima il conduttore a recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora ricorrano gravi motitvi". Questi ultimi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione.

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