Cass. civile, sez. III del 2001 numero 2216 (15/02/2001)


Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita - non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, nè tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati - sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto.Il contratto di trasporto dello sciatore (sugli impianti di risalita) ha natura atipica, posto che non solo di trasporto si tratta, ma di trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure. Da ciò non deriva peraltro un'assunzione di responsabilità del gestore degli impianti anche per la manutenzione delle piste. Nè il gestore assume una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 o 2051 c.c., perché è da escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa della sua attività, sia la sua qualità di custode delle piste.

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