Cass. civile, sez. III del 2000 numero 4843 (14/04/2000)


A norma dell'art. 2 lett. a) del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 in tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ciò che rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" è l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira dall'attività professionale dell'agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Consegue che deve escludersi che possa qualificarsi "consumatore" la persona che in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale attività imprenditoriale (la S.C. ha affermato il principio indicato, ritenendo inapplicabile il d.lgs n. 50 del 1992, in un caso in cui il soggetto agente aveva acquistato videogiochi, ripromettendosi di concludere contratti di società con i titolari degli esercizi commerciali, prestando i servizi accessori indispensabili perchè il pubblico potesse utlizzare, a pagamento, i videogiochi, allo scopo di dividere gli incassi.).

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