Cass. civile, sez. III del 2000 numero 19 (04/01/2000)


Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma della legge n. 220 del 1991, dal consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà e economica rispetto all'ufficio-studio; qualora il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri pertanto un secondo ufficio-studio, in notaio viola il precetto dell'articolo 26 della legge n° 89 del 1913, sanzionato dall'articolo 137, comma 2 della legge notarile; allorquando all'apertura della recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal consiglio notarile) di cui all'articolo 147 legge notarile e 14 del R.D. n° 1666 del 1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in applicazioni tali principi la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal paragrafo b -1 del codice di deontologia emanato dal consiglio notarile).In materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, la fattispecie dell'illecita concorrenza tramite recapito, ai sensi del paragrafo b -1 del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, a norma della legge n° 220 del 1991, non è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui detto recapito è stato aperto, ma di natura permanente e la consumazione dura finché permane il recapito; conseguentemente il fatto che il recapito fosse stato istituito prima dell'adozione del suddetto codice deontologico, comporta solo che il fino a quella data il recapito non era illecito" - "Secondo l'orientamento attualmente prevalente ed a cui questa Corte ritiene di dover aderire, la liceità del recapito dipende dalle sue dimensioni, dal tipo di organizzazione, dall'ubicazione e dalla quantità di lavoro ivi svolta."

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