Cass. civile, sez. III del 2000 numero 15538 (07/12/2000)


In tema di responsabilità da custodia, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa, e che il soggetto convenuto abbia, in virtù del suo rapporto con la cosa stessa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, se non può dirsi rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni tutte le volte in cui la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve, deve, per converso, escludersi la responsabilità ex art. 2051 tutte le volte in cui il danno sia riferibile ad agenti esterni, non insorti nella cosa in sè, e da essa del tutto indipendenti. (La S.C. ha così escluso la responsabilità della società autostrade per i danni subiti da un autoveicolo in conseguenza di un impatto con un ostacolo - nella specie, una lastra di metallo situata al centro della carreggiata di destra della sede autostradale - ritenuto oggetto estraneo alla cosa in custodia, inerte e privo di ogni dinamismo proprio).

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