Cass. civile, sez. III del 2000 numero 14630 (10/11/2000)


L'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante e costituisce pertanto materia di eccezione sostanziale e non di domanda, con la conseguenza che a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990, la suddetta questione può essere proposta per la prima volta anche nell'atto d'appello.Il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorché senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità ben può, nell'esercizio del potere correttivo attribuitogli dall'art. 384, comma 2, c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il difetto di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante, ai fini della Cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

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