Cass. civile, sez. III del 1999 numero 7517 (16/07/1999)


L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a "culpa in vigilando" dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312.Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilità delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all'unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., se è per loro già decorso il termine di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

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