Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3967 (21/04/1999)


In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un altra società, posteriormente alla iscrizione dell' atto di fusione nel registro delle imprese, l' inesistenza del soggetto indicato nell' atto comporta l' assoluta incertezza circa l' identità della parte, e quindi una nullità dell' atto inerente alla costituzione del contraddittorio, inquadrabile nell' ambito del combinato disposto, applicabile per analogia, degli artt. 163, n. 2, e 164 cod. proc. civ. Tale nullità è sanabile per effetto dell' instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione del controricorso della società incorporante entro il termine utile per l' impugnazione, e al riguardo rileva anche la proroga del relativo termine annuale (art. 327) di cui al disposto dell' art. 328, terzo comma, configurabile se l' estinzione del soggetto incorporato si sia verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (purché prima della scadenza del termine annuale).

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