Cass. civile, sez. III del 1999 numero 2004 (09/03/1999)


In tema di riscatto di fondo rustico, il termine di un anno decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita ha natura perentoria e non ordinatoria e prescinde, quindi, dai motivi che in concreto abbiano determinato l'effetto preclusivo connesso al suo inutile spirare. La circostanza poi che la compravendita sia subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva non vale a spostare l'inizio del termine di decadenza per l'esercizio del riscatto, che è legato esclusivamente alla stipulazione di un contratto di compravendita completo nei suoi elementi essenziali e trascritto.

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