Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8970 (10/09/1998)


Nel liquidare il danno patrimoniale subito dagli eredi di persona deceduta in conseguenza dell' altrui atto illecito, danno pari alla perdita della quota di reddito che il defunto destinava stabilmente alla propria famiglia, il giudice di merito - quand' anche intenda liquidare tale danno in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ. - ha l' onere di indicare in base a quali criteri e secondo quali calcoli è pervenuto a determinare il reddito da porre a base del calcolo liquidatorio (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito il quale, dopo avere accertato l' esistenza del danno, lo aveva liquidato con la formula "appare equo fissare il presunto reddito in lire 25.000.000", senza indicare come avesse determinato tale cifra).

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