Cass. civile, sez. III del 1998 numero 5795 (11/06/1998)


In materia di liquidazione dei danni da fatto illecito extracontrattuale, il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato (quale risulta dai parametri di cui al R.D. n. 1403 del 1922, tenendo, altresì, conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa) deve subire un correttivo allorché, nelle more del giudizio, quel limite (calcolato con riferimento all' età del danneggiato all' epoca dell' evento dannoso) venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita è dovuta. In tal caso, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima sulla base dell' elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all' epoca della decisione, trattandosi di danno attuale (non futuro), esattamente accertabile; la seconda, invece, in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi (nella specie, la S.C., in applicazione dell' enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, ritenendo preclusa la possibilità di una doppia liquidazione, a seguito del raggiungimento da parte del danneggiato, nelle more del giudizio, dell' età ipotizzata come presumibile in base ai parametri di cui al R.D. n. 1403 del 1922, aveva liquidato alla stregua di un danno futuro quello che era già un danno attuale, negando qualsiasi risarcimento per il danno futuro riconducibile al periodo di maggiore sopravvivenza del danneggiato rispetto a quello pronosticato in base ai parametri adottati, in violazione così del principio di cui all' art. 1223 cod. civ., richiamato dall' art. 2056 dello stesso codice).

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