Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12307 (04/12/1998)


La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).In caso di danni alla persona causati da una caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, al fine di individuare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore del maneggio, occorre operare un distinguo: se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore, deve escludersi che tale attività possa essere considerata pericolosa, con la conseguenza che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno solo ai sensi dell'art. 2052 c.c., ove ne ricorrano i presupposti; se, invece, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, il gestore di quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c.

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