Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12233 (02/12/1998)


Non costituisce un'indebita duplicazione delle voci di danno la considerazione del danno alla vita di relazione sia sotto il profilo del danno morale che sotto quello del danno biologico, in quanto tale danno, se riguardato come patimento e sofferenza d'animo in dipendenza del fatto - reato, si colloca su un piano eminentemente soggettivo a differenza di quanto avviene se valutato sotto il profilo del danno biologico.Il richiamo all'art. 2236 c.c., operato dal giudice di II grado non implica che la fattispecie in oggetto rientri nell'ambito applicativo di tale disposizione; non costituisce pertanto violazione o falsa applicazione di tale norma il fatto che, data la tipologia dell'intervento, si sia ritenuto sufficiente il mero riscontro della "culpa levis" in capo al chirurgo.

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