Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12190 (01/12/1998)


Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure si configura, più in particolare, come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza per cui rappresenta onere dell'assicurato fornirne la prova.

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