Cass. civile, sez. III del 1998 numero 11453 (12/11/1998)


Mentre la responsabilità del "falsus procurator " nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall' art. 1398 cod. civ., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l' applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di " neminem laedere ", di cui all' art. 2043 cod. civ., con conseguente previsione della necessità dell' accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata.

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