Cass. civile, sez. III del 1997 numero 9813 (09/10/1997)


Se l' assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, locato ad un terzo, ne chiede il rilascio per necessità di adibirlo ad abitazione propria (art 59, lett. a) legge 27 luglio 1978 n. 392), il giudice può - senza incorrere nella violazione degli artt. 102 e 112 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni opposte dal convenuto - accogliere la domanda, rilevando d' ufficio e dichiarando la nullità del contratto di locazione (art. 26, primo e quinto comma legge 8 agosto 1977 n. 513), con conseguente mancanza di titolo del detentore dell' alloggio.

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