Cass. civile, sez. III del 1997 numero 9701 (06/10/1997)


Il termine di cui all'art. 3 della legge n. 392 del 1978, che rientra tra quelli cosiddetti "a ritroso", nei quali cioè la legge assume come giorno di partenza non quello che si suole indicare come il "dies a quo", ma il "dies ad quem", a cominciare dal quale il termine si fa decorrere all'indietro, non si sottrae alla regola, di applicazione generale in tema di computo del tempo, dell'art. 2963, comma quarto, cod. civ. e dunque si consuma nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale, secondo il sistema della computazione civile, non "ex numerazione", ma "ex nominatione dierum".

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