Cass. civile, sez. III del 1997 numero 7822 (21/08/1997)


Ai fini dell' operatività della disposizione di cui al secondo comma dell' art. 1419 cod. civ il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano - altresì - espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto" )va interpretata non nel senso dell' esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell' automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.Per il disposto dell' art. 58 della legge n. 203 del 1982 sull' affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell' art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali; assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale, quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive. Ne consegue che, nell' eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 cit.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 7822 (21/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti