Cass. civile, sez. III del 1997 numero 2763 (28/03/1997)


In tema di concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell' evento dannoso, a norma dell' art 1227 cod. civ. - applicabile, per l' espresso richiamo contenuto nell' art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell' entità percentuale dell' efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell' autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all' entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l' esigenza di evitare un indebito arricchimento.

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