Cass. civile, sez. III del 1997 numero 10652 (29/10/1997)


In via generale, l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. L'appaltatore deve quindi, di regola, ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dalla esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso, per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, nel qual caso la responsabilità si fonda genericamente su di una culpa in eligendo.La sussistenza della "culpa in eligendo" va verificata in concreto, con esclusivo riferimento alla conoscenza, o quanto meno alla conoscibilità delle inidoneità dell'appaltatore prescelto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto di appalto.Una corresponsabilità del committente può sorgere in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero nel caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una "culpa in eligendo", e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi.

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