Cass. civile, sez. III del 1996 numero 9984 (14/11/1996)


Poiché anche la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagionare un danno ingiusto, questo è risarcibile ai sensi dell' art. 2043 cod. CIV..Se il venditore - mittente del contratto di trasporto in forza di risoluzione consensuale restituisce al compratore - destinatario della merce vendutagli il prezzo di essa, ha diritto ad averne la restituzione; ma se questa prestazione è divenuta impossibile perché la merce si è perduta per fatto illecito del dipendente del vettore, il suddetto venditore - mittente è legittimato ad agire nei confronti di questo per ottenere il risarcimento del danno.Soltanto se l'autotrasportatore è responsabile a titolo contrattuale "ex recepto" per la perdita o avaria della merce, ai sensi dell'art. 1693 c.c., può invocare i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1 l. 22 agosto 1985 n. 450 (sostituito dall'art. 7 l. 27 maggio 1993 n. 162) e fissati per contenere il costo del servizio di trasporto; se invece è responsabile in qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c. per avere i suoi dipendenti addetti alla custodia sottratto la merce da trasportare, non vi è deroga al principio secondo il quale la responsabilità "ex delicto" è illimitata.Il dolo del commesso nel compiere il fatto dannoso non esclude il rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli, da intendersi nel senso che l'illecito è stato reso possibile o comunque agevolato dal rapporto di lavoro con il committente, che pertanto ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c.

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