Cass. civile, sez. III del 1996 numero 10987 (10/12/1996)


La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055 primo comma cod. civ.), sussiste anche se l' evento dannoso è imputabile a fatti illeciti succedutisi nel tempo e commessi da più persone, purché ciascuno di essi abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa. E' perciò irrilevante nel rapporto tra danneggiato e danneggiante la diseguale efficienza causale delle singole condotte o la diversa gravità delle colpe dei corresponsabili, rilevante invece nei rapporti interni per la ripartizione dell' onere risarcitorio tra loro (artt. 1292 primo comma cod. civ. e 2055 secondo comma cod. civ.).

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