Cass. civile, sez. III del 1996 numero 10015 (15/11/1996)


Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse - o fosse presumibilmente in procinto di svolgere - un' attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).

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