Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9193 (30/08/1995)


Il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest'ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli art. 1576, 832 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l'attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivare un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore, ai sensi dell'art. 2055 c.c.

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