Cass. civile, sez. III del 1995 numero 8486 (03/08/1995)


Tra i diritti del socio di una società di capitali vi é quello di informarsi attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 Codice civile) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 Codice civile). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 Codice civile, é legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società.

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