Cass. civile, sez. III del 1995 numero 7578 (11/07/1995)


Il proprietario dell'immobile locato è responsabile in via esclusiva dei danni prodotti a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati; la responsabilità ricade, invece, sul conduttore se il danno è provocato da altre parti o accessori del bene locato, rispetto ai quali lo stesso conduttore acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva affermato la responsabilità del conduttore dell'immobile locato per il danno cagionato dal distacco di alcune mattonelle di modesto costo).

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