Cass. civile, sez. III del 1995 numero 7024 (21/06/1995)


In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria postula che il creditore, escluso ogni automatismo fondato sugli indici ISTAT, deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di appartenenza: (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva determinato il maggior danno del creditore attraverso l' aumento del 2% del tasso degli interessi legali nel periodo in cui questo era stabilito nel 5% l' anno, mentre dopo che quel saggio è stato elevato al 10% l' anno ex art. 1 L. 26 novembre 1990 n. 353, aveva ritenuto che il maggior danno fosse interamente compreso nel nuovo saggio).

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