Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1861 (21/02/1995)


Il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, previsto dall'art. 1453 cod. civ., è applicabile anche al mutuo oneroso che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive, differenziandosi dal mutuo gratuito, nel quale non vi è scambio di prestazioni, dato che l'obbligazione del mutuario non ha funzione di corrispettivo della attribuzione patrimoniale derivata dalla consegna della somma da parte del mutuante.Nel mutuo oneroso, l'inadempimento della promessa di garanzia, quand'anche riferita alla sola restituzione del capitale, può giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. perché anche la garanzia relativa alle obbligazioni del mutuario concorre a delimitare il rischio del mutuante ed a imporre, quindi, (con la durata dalla prestazione, le modalità di restituzione del capitale nelle loro varie combinazioni, le modalità di pagamento degli interessi ed il saggio di questi) l'equilibrio delle rispettive attribuzioni patrimoniali.La disposizione dell'art. 1819 cod. civ., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutuate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art. 1819.

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