Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1499 (10/02/1995)


In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all' originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1499 (10/02/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti