Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1101 (30/01/1995)


La "fideiussione" prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito, derivanti da future obbligazioni bancarie (c.d. "fideiussione omnibus"), anche se accompagnata dalle clausole di deroga di cui agli artt. 1939, 1945 e 1956 cod. civ., è valida con riferimento a tutti indistintamente i debiti che abbiano la loro fonte nell'esercizio da parte della banca, in favore del cliente debitore principale, di un'attività riconducibile alla figura delle operazioni bancarie - siano queste tipiche, accessorie od occasionali - in corso o da intraprendere, anche quando tali debiti siano ricollegabili ad operazioni di cui la banca ha, di fatto, esercitato il potere discrezionale di aumentare, nel corso dell'esecuzione del rapporto bancario, l'ammontare dell'esposizione del cliente nei propri confronti in via definitiva, temporanea od eccezionale.

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