Cass. civile, sez. III del 1993 numero 8200 (22/07/1993)


Il promittente compratore, nel caso in cui l' altra parte, dopo essersi obbligata a consegnare il bene promesso in un momento anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, consegni una cosa priva di alcune delle caratteristiche convenzionalmente fissate nell' accordo preliminare o affetta da vizi che la rendano inidonea all' uso cui è destinata, può, come qualsiasi creditore, pretendere, senza necessità del previo esperimento dell' azione di adempimento della obbligazione di concludere il contratto prevista dall' art. 2932 cod. civ., l' esatto adempimento di quella autonoma obbligazione di consegna o chiedere, in casi di inesatto adempimento, la risoluzione del contratto, ma non può avvalersi della disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.), che presuppone la conclusione del contratto definitivo.

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