Cass. civile, sez. III del 1993 numero 7672 (12/07/1993)


Con riguardo all' esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell' art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l' indagine in ordine all' omesso uso dell' ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un' espressa istanza del debitore, in quanto nella suddetta ipotesi la colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l' azione del creditore.

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